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(05/07/2023)

Sospensione feriale dei termini (dal 1° agosto al 31 agosto) dell'attività della Commissione


Si informano i gentili utenti che la Commissione Unitaria sospenderà la propria attività, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 della L. 742/1969, in calce richiamato.

L. 742/1969  Art. 1

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.
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